WINDVRST

Documento valutazione dei rischi

 

AGGIORNATO AL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19

D.P.C.M. 11 Marzo 2020 “Ulteriori misure COVID-19”

D.P.C.M. 24 Aprile 2020

- Linee Guida INAIL - Linee Guida F.I.N.
- Protocollo sicurezza COVID-19 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (Allegato 17)

 

Attività implementate: Ristorazione con somministrazione, Servizi degli istituti di bellezza, Servizi di manicure e pedicure, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, Gestione di stabilimenti balneari, Centri di medicina estetica, Gestione di palestre, Attività di club sportivi, Gestione di piscine, Alberghi, Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B.

Sono in fase di implementazione ulteriori attività con rischio COVID il cui elenco, in costante aggiornamento, è consultabile nella "Tabella attività produttive"

 

CARATTERISTICHE

Il programma WinDVRst è uno strumento idoneo ad affrontare le problematiche relative alla stesura del DVR in perfetto accordo con le disposizioni di legge.
Facilità d’uso, database con valutazione delle attività in base ai codici ATECO, input guidato secondo le procedure standardizzate, gestione dei modelli personalizzabile dall’utente, stampe su formato RTF.
 Il programma è strutturato in moduli :

 

Modulo 1.1 - Descrizione dell’aziende. Tra i dati viene richiesto il Codice ATECO (in funzione della attività della impresa), che permette di automatizzare la stesura del documento. La banca dati attuale prevede circa 100 codici ATECO        completi di cicli e fasi lavorative inclusi di rischi , macchinari e mansioni.

 

Modulo 1.2 Descrizione del ciclo lavorativo e delle mansioni

 

Modulo 2 - Identificazione dei pericoli presenti in azienda per ciascuna delle fasi lavorative con relativi rischi

 

Modulo 3 - Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati, Individuazione delle misure di prevenzione e protezione, definizione del programma di attuazione, miglioramento e controllo.

 

Inoltre il programma prevede la possibilità di assegnare (tramite WinCad) a ciascun progetto uno o più planimetrie che verranno stampate nella relazione.

 

 

 

ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08

 

Realizzato secondo le procedure standardizzate previste dal
D.I. 30 novembre 2012

 

Il DVR redatto ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, illustra il processo di valutazione dei rischi  e individua delle misure di prevenzione e protezione per l’attività in esame.

 

In alcuni casi , per la redazione di questo documento, si può avvalere della possibilità di ricorrere alle procedura standardizzate descritte dal D.I. 30 novembre 2012  (DVR st) . 
Tale possibilità è applicabile alle aziende fino a 10 dipendenti e, in casi particolari, fino a 50. Sono escluse da tale possibilità tutte le aziende comprese nell’elenco di lett. a, b, c, d dell’art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e quelle, fino a 50 dipendenti, in cui i lavoratori sono esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, agenti cancerogeni, mutageni e amianto.

 

In questi casi  l'autocertificazione non sarà più valida e pertanto il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere predisposto mediante le procedure standardizzate

 

La presente procedura standardizzata è stata predisposta per facilitare l’adempimento all’obbligo della valutazione dei rischi nelle piccole imprese fino a 10 dipendenti (art. 29 commi 5,  6 bis e 7 D.Lgs 81/08 s.m.i.), e costituisce la base per la stesura del documento previsto all’art. 17 del D.Lgs. 81/08 s.m.i..
La procedura può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 dipendenti (art.29 comma 6 D.Lgs. 81/08, con i limiti di cui al comma 7), così come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo

 

OBBLIGATORIO

Esclusione dalla applicazione per le attività svolte nelle seguenti aziende:

Aziende fino a 10 lavoratori

  1. aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d):

     a)aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto
        1999, n. 334, e successive modificazioni;
     b) centrali termoelettriche;
  c)  impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo
      17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
     d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

FACOLTATIVO

Esclusione dalla applicazione per le attività svolte nelle seguenti aziende:

Aziende fino a 50 lavoratori

  1. aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);
  2. aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive,  cancerogeni,  mutageni, connessi alla esposizione all’amianto

 

I compiti e le responsabilità per l’attuazione della procedura standardizzata sono principalmente in capo al datore di lavoro. Tuttavia il datore di lavoro può incaricare l’attuazione e la verifica delle misure di prevenzione e protezione.

 

COMPITI

RESPONSABILITÁ

SOGGETTI COINVOLTI

- Valutazione dei rischi
- Indicazione delle misure di
  prevenzione e protezione
- Programma d’attuazione

- Elaborazione ed aggiornamento del Documento

Datore di lavoro

  1. RSPP: artt.31, 33 e 34 D.Lgs. 81/08 s.m.

Medico competente (ove previsto):  artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.
RLS/RLST: artt. 18, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m. e nell’ambito della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, sulla base delle Indicazioni necessarie (art.28, c.1-bis D.Lgs. 81/08 s.m.)
Lavoratori (dirigenti e preposti): limitatamente all’ambito della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, sulla base delle Indicazioni necessarie (art.28, c.1-bis D.Lgs. 81/08 s.m.)
Eventuali altre persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Attuazione e Gestione del programma 

Datore di lavoro

  1. Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.

RLS/RLST: artt. 18, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m. e Indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art.28, c.1-bis D.Lgs. 81/08 s.m.)
Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.
Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.

  1. Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.

Verifica dell’attuazione del programma

Datore di lavoro

  1. Medico competente (ove previsto):  artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.

RLS/RLST: artt. 18, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m. e Indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art.28, c.1-bis D.Lgs. 81/08 s.m.)
Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.
Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.

  1. Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.

 

Il Datore di lavoro con la collaborazione del RSPP (se diverso dal DL), del Medico competente, ove nominato, effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST e ove ritenuto necessario con il coinvolgimento dei lavoratori